Statuto

 

STATUTO ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI


TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E’ costituita un’Associazione tra produttori olivicoli denominata “ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI” in sigla “A.I.P.O.”, con sede in Verona; essa è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia, nonché ai sensi del Reg. CEE 19 giugno 1978 n. 1360, della Legge 20 ottobre 1978 n. 674, dal reg. CEE n. 136/66 e del Reg. CEE 2261/84.

L’Associazione svolge la propria attività nel settore dei prodotti derivanti dalla coltivazione dell’olivo, provenienti da aziende agricole situate nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e limitrofe.

L’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può istituire sezioni e uffici periferici nell’ambito del territorio sopra delimitato nonché in territorio nazionale ed europeo.

L’Associazione ha durata sino al 2050 salvo proroga deliberata dall’Assemblea.


ARTICOLO 2

L’Associazione può partecipare e aderire ad altre associazioni ed enti regionali e/o nazionali che si propongono finalità che possano concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari e degli obiettivi della politica agricola della Comunità Europea. In particolare l’Associazione può aderire ad organizzazioni di categoria e a unioni di associazione di produttori.

Essa può inoltre promuovere o partecipare alla costituzione di società consortili ovvero partecipare a società di capitali, istituti enti pubblici o privati che abbiano finalità dirette o indirette volte al conseguimento degli scopi statutari dell’associazione.


ARTICOLO 3

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo la concentrazione dell’offerta e l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e nazionale.

L’Associazione si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e immissione nel mercato, di valorizzare la produzione rappresentata e di partecipare alla programmazione agricola delle regioni in cui opera.

L’Associazione ha la disponibilità del prodotto degli associati e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali:

  1. determina con efficacia vincolante per gli associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione nel mercato, con particolare riferimento a pratiche biologiche o di qualificazione produttiva;
  2. determina e applica norme di conoscenza della produzione in particolare tese ad acquisire informazioni sulle quantità presumibili nonché su quelle effettivamente prodotte;
  3. rappresenta i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli organi della Pubblica Amministrazione;
  4. stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi associativi;
  5. attua iniziative a favore dei propri associati per il miglioramento delle condizioni di produzione e dell’offerta, in particolare per la fornitura di servizi e strutture privilegiando, a parità di condizioni, quelle già esistenti presso gli associati;
  6. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;
  7. provvede in via sussidiaria all’immissione del prodotto nel mercato nel caso di cui al successivo art. 7;
  8. promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali e avvalendosi di centri e istituti pubblici e privati, la diffusione di dati e informazioni necessari allo scopo;
  9. svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto, mediante partecipazione a mostre e fiere, l’adozione di marchi e l’utilizzazione di canali pubblicitari e d’informazione anche attraverso l’adozione di progetti di comunicazione grafica coordinata;
  10. riscuote in nome e per conto degli associati premi, incentivi e contributi vari da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;
  11. compie tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al miglior conseguimento dei fini statutari così come disposto dall’art. 7 L.674/78 in deroga all’art. 17 C.C.;
  12. svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale con particolare riferimento alle attività connesse al regime di aiuto alla produzione e commercializzazione dell’olio d’oliva.


TITOLO II

ASSOCIATI

ARTICOLO 4

L’Associazione è aperta a tutti coloro che siano portatori di comuni interessi e perseguano il soddisfacimento dei medesimi scopi.

L’ammissione all’Associazione è subordinata al possesso di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi, ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi all’Associazione i produttori agricoli che siano conduttori di aziende operanti nel settore ed entro la zona in cui all’art. 1 nonché le cooperative, loro consorzi e altre forme associative costituite nella zona stessa esclusivamente da produttori agricoli per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti trattati dall’Associazione.

Possono essere altresì ammessi, alle condizioni di legge, i produttori singoli e associati, le cui aziende siano situate in zone limitrofe a quella sopra indicata.

Non possono partecipare all’Associazione i produttori che facciano parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all’Associazione stessa o ad altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio nonché coloro che siano stati sottoposti ad un procedimento di interdizione o, a procedure concorsuali.

ARTICOLO 5

L’aspirante associato deve indirizzare domanda all’Associazione contenente le seguenti indicazioni:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale e partita I.V.A.;
  2. ubicazione ed estensione dei terreni adibiti alle produzioni che interessano l’attività dell’Associazione nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;
  3. le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nell’ultimo triennio.

Se la domanda è proposta da organismi che in base alle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indicare la denominazione e la sede sociale.

Alla domanda deve essere allegata:

  1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. copia autentica della delibera con cui è stata decisa la richiesta di adesione e l’assunzione degli obblighi conseguenti, in particolare quelli di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7 del presente Statuto;
  3. elenco dei soci corredato, per ciascuno di loro, delle stesse indicazioni richieste per i produttori singoli.

In ogni caso i rapporti economici tra l’organismo associativo aderente all’Associazione e i propri soci rimangono regolati dal relativo statuto.

Con la domanda l’aspirante associato assume l’impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione dandone comunicazione all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione. La relazione della domanda deve essere motivata.


ARTICOLO 6

Con l’ammissione l’associato diventa titolare dei seguenti diritti:

  1. diritto di beneficiare dei servizi e dei risultati dell’attività svolta in generale dell’Associazione;
  2. diritto alla parità di trattamento;
  3. diritto alla responsabilità limitata;
  4. diritto di partecipazione all’Associazione e di voto, salve le limitazioni di cui all’art. 14;
  5. diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari;
  6. diritto di recesso, nei limiti stabiliti dall’art. 11;
  7. diritto di esame dei bilanci, del libro dei soci e delle assemblee.


ARTICOLO 7

Con l’ammissione l’associato assume nei confronti dell’Associazione l’impegno di mantenere il vincolo associativo per tre anni, dalla data di adesione.

L’associato assume altresì nei confronti dell’associazione i seguenti obblighi:

  1. di osservare, in materia di produzione e di immissione del prodotto nel mercato, le norme stabilite dall’Associazione;
  2. di effettuare l’immissione nel mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole di conferimento e di immissione stabilite dall’Associazione che vigila sul rispetto delle stesse.

In sostituzione di quest’obbligo gli associati possono, alle condizioni prescritte, far effettuare dall’Associazione stessa immissione nel mercato della loro produzione. In questo caso può essere autorizzata l’immissione di una parte della produzione conformemente al precedente comma.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano alla parte della produzione per la quale l’associato aveva concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della sua adesione all’Associazione a condizione che quest’ultima sia stata informata prima dell’adesione dell’estensione e della durata degli obblighi contratti.


ARTICOLO 8

L’associato è tenuto a versare i contributi annualmente deliberati dall’Assemblea necessari per il funzionamento amministrativo dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi statutari.

Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall’Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

L’Associato moroso può, previa diffida, essere escluso dall’Associazione.

E’ considerato moroso il socio che non corrisponde per una annualità i contributi associativi deliberati dall’Assemblea.

L’associato è, altresì, tenuto a versare i contributi per la costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali e deliberati dall’assemblea ai sensi del successivo art. 18, lettera g).


ARTICOLO 9

L’Associazione ha la potestà di vigilare sulla osservanza degli obblighi associativi da parte degli associati, nonché di disporre diffide e sanzioni.

Gli associati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte di incaricati dell’Associazione al fine di accertare l’esatto adempimento degli impegni assunti.

All’associato inadempiente sono applicabili, indipendentemente dall’azione di responsabilità per i danni recati all’Associazione, i seguenti provvedimenti:

  1. censura scritta;
  2. sanzione pecuniaria;
  3. sospensione a tempo determinato dai benefici dell’appartenenza all’Associazione, fermi gli obblighi contratti;
  4. espulsione.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari deve essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto all’interessato.

I regolamenti di cui all’art. 3 lettera a) determinano le ipotesi e i criteri di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi comprese l’entità della sanzione pecuniaria.


ARTICOLO 10

E’ escluso l’associato:

  1. che abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione;
  2. che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’Associazione;
  3. che si renda responsabile di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi statutari o di legge ovvero del dovere generale di collaborazione e lealtà verso l’Associazione.


ARTICOLO 11

Il recesso è consentito all’associato decorso il terzo anno di vincolo e a condizione che comunichi la volontà di recedere con raccomandata A.R. almeno dodici mesi prima.

In mancanza di preavviso il vincolo associativo si intende automaticamente rinnovato per eguale periodo.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell’esercizio sociale in cui scade il vincolo associativo.

Il consiglio direttivo verifica la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione:

  1. restano comunque vincolanti per gli impegni antecedentemente assunti;
  2. non possono ripetere i contributi versati, ivi compresa la quota di immissione;
  3. non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 12

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Esecutivo;
  5. il Collegio dei Revisori di Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.


ARTICOLO 13

L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.


ARTICOLO 14

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società cooperativa, consorzio di cooperative, o di altre forme associative, spetta un voto.

L’associato può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un componente il nucleo familiare secondo il disposto dell’art. 2 comma 2 punto 6 L. 674/78.

L’associato in mora nei versamenti o sospeso dall’Associazione non può intervenire in Assemblea.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi art. 15 e 16, l’Assemblea generale sarà rappresentata dai delegati eletti nelle Assemblee parziali.


ARTICOLO 15

Quando il numero dei produttori, associati direttamente o tramite un ente aderente, sia superiore a 300 (trecento), l’Assemblea generale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee parziali anche su liste separate, convocate dal presidente previa delibera del Consiglio Direttivo e presiedute da un membro del Consiglio Direttivo o da un associato a ciò appositamente delegati, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 2.2 della legge 20 ottobre 1978 n. 674.

Le Assemblee parziali eleggono un delegato ogni 50 (cinquanta) associati presenti o rappresentati. Se il numero degli intervenuti non è esatto multiplo di 50 (cinquanta) e il resto supera i 25 (venticinque) associati, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Le società cooperative, i loro consorzi e gli altri organismi aderenti all’Associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere soci ed in regola con il versamento dei contributi associativi, devono altresì intervenire personalmente all’Assemblea generale.


ARTICOLO 16

Le Assemblee generali sono convocate almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente dell’Associazione, da affiggere nella sede dell’Associazione e negli uffici o sezioni periferiche se istituiti, oppure attraverso la sua pubblicazione, in estratto, su un giornale quotidiano o su un periodico diffuso nella zona o tramite Poste o Stampe entro lo stesso termine.

Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea generale.

La convocazione delle Assemblee parziali sarà fatta con lo stesso sistema previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente al territorio interessato all’Assemblea parziale.

L’avviso di convocazione dovrà essere emanato almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione, sia per l’Assemblea generale sia per le Assemblee parziali, dovrà indicare le materie da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza nonché della seconda convocazione che può aver luogo trascorsa un’ora dalla prima.


ARTICOLO 17

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati intervenuti personalmente o per delega.

E’ fatto salvo il disposto dell’art. 19 comma 3 del presente Statuto nonché dell’art. 2 n. 4 e art. 3 della legge 674/78 in particolare, nel caso l’Associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti anche interprofessionali in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l’immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati, o dei delegati eletti dalle Assemblee parziali in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega dai delegati almeno un quinto degli associati.

Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.


ARTICOLO 18

E’ di competenza dell’Assemblea:

  1. approvare i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  2. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio e il Presidente dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
  3. impartire le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
  4. deliberare sulle materie di cui alle lettere a), d) e g) dell’art. 3 nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  5. deliberare la sostituzione di cui all’art. 7 lettera b) comma 2;
  6. determinare la quota di ammissione e il contributo associativo annuale nonché eventuali contributi straordinari;
  7. deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di enti pubblici e privati, nazionali e comunitari; nonché l’entità del relativo contributo a carico dei soci;
  8. deliberare i regolamenti interni ed eventuali variazioni della sede legale dell’Associazione;
  9. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.


ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) membri.

Nel Consiglio Direttivo dovranno essere rappresentate le regioni geografiche relative al territorio di cui all’art. 1 in proporzione al numero dei soci e alla produzione effettiva.

Qualora nell’Assemblea siano state presentate più liste, ciascuna delle quali sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) associati, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione dei due terzi alla lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e il restante terzo alle altre liste, suddividendo in proporzione i seggi.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti locali della Pubblica Amministrazione e altri enti interessati alla produzione.

Il Consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni è causa di decadenza dall’incarico.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare o vengono dichiarati decaduti, secondo il comma precedente, uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo, scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera da spedirsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza e nei casi d’urgenza a mezzo telegramma almeno un giorno prima dell’adunanza.


ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è investito di un potere generale per la gestione dell’Associazione.

In particolare è di sua competenza:

  1. provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea degli associati;
  2. deliberare la convocazione dell’Assemblea e curare l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
  3. deliberare sulle domande di ammissione e di recesso nonché sull’applicazione delle sanzioni;
  4. nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi determinandone i compiti e fissandone i compensi e le spese;
  5. nominare il direttore dell’Associazione;
  6. predisporre il bilancio d’esercizio corredato con la relazione illustrativa nonché il bilancio preventivo e sottoporli annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
  7. istituire uffici o sezioni periferiche dell’Associazione;
  8. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
  9. deliberare sulla partecipazione, costituzione da parte dell’associazione di cui all’art. 3 del presente Statuto;
  10. deliberare compensi e rimborsi spese ai componenti del Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri
  11. determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all’art. 18 lettera g);
  12. compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari di cui all’art. 3 lettera k) del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea.


ARTICOLO 21

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore dell’Associazione partecipa alle adunanze ed esercita le funzioni di segretario.


ARTICOLO 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire la necessaria procedura.

Il Presidente convoca e presiede gli organi direttivi. In caso di assenza ed impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente al Vicepresidente, nonché eventualmente agli altri consiglieri, è attribuita una indennità di funzione.


ARTICOLO 23

Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di cinque e non più di sette membri eletti dal Consiglio Direttivo, compresi il Presidente e il Vicepresidente, che sono membri di diritto.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, atteso il potere deliberante, può assistere il Collegio dei revisori.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegati i seguenti compiti:

  1. assumere e licenziare il personale e stabilire il relativo compenso;
  2. deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
  3. adottare il regolamento di organizzazione degli uffici dell’Associazione proposti dal Direttore;
  4. stipulare convenzioni con esperti e tecnici;
  5. deliberare i regolamenti che avranno immediate efficacia, salva ratifica della prima Assemblea utile;
  6. richiedere affidamenti, contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e Istituti di credito;
  7. deliberare sull’assunzione e concessione di fideiussioni e su tutte le operazioni commerciali e immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  8. deliberare locazioni di mobili e immobili e l’acquisto di macchinari, impianti, strumenti, attrezzi, mezzi d’opera e quant’altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
  9. stipulare contratti, accordi e convenzioni con Enti Pubblici;
  10. stipulare accordi e convenzioni con le organizzazioni professionali agricole.

Il Comitato Esecutivo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell’Associazione partecipa alle adunanze ed esercita le funzioni di Segretario.


ARTICOLO 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra soggetti estranei all’Associazione. Il Presidente viene nominato dall’Assemblea.

I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.


ARTICOLO 25

Il Collegio di Probiviri è costituito da tre membri, scelti anche tra i non associati, i quali nominato nel loro seno il Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.


TITOLO IV

PATRIMONIO ENTRATE BILANCIO

ARTICOLO 26

Il patrimonio dell’Associazione può comprendere beni mobili e immobili, diritti reali e di credito e qualsiasi natura, acquistati a titolo gratuito od oneroso.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi degli associati;
  2. da erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed enti pubblici;
  3. dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo destina a speciali accantonamenti o ad aumenti del patrimonio;
  4. dalle rendite patrimoniali, fondiarie e di capitali;
  5. da acquisti e proventi derivanti dall’esercizio di eventuali attività svolte in conformità dei propri fini istituzionali.

L’associato non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell’Associazione né sulla propria quota di partecipazione.


ARTICOLO 27

L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi, dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo.


ARTICOLO 28

Le controversie fra gli associati e tra questi e l’Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 25.

Il Termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri è di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame.

Il Collegio decide sui ricorsi di cui all’art. 5, quale arbitro amichevole compositore.


TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, spetta all’Assemblea generale straordinaria decidere sulla destinazione del patrimonio sociale al netto delle spese, oneri ed obblighi di qualsiasi natura.

L’Assemblea generale straordinaria può nominare uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone poteri e competenze.


ARTICOLO 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Reg. CEE n. 1360/78 e alle relative norme di attuazione, nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

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