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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103

 

Da domani, 1 luglio 2016, entrano in vigore più pesanti sanzioni per chi viola le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dell'olio di oliva.

A stabilirlo è il Decreto Legislativo 23 maggio 2016, n. 103 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. (16G00117) (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016)” e la Circolare Applicativa del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) dove sono state introdotte regole rigorose su aspetti prima non disciplinati come l’Italian Sounding, ossia il richiamo a una origine diversa da quella reale dell'olio commercializzato, con contravvenzione da € 2.000 a € 12.000 anche quando nell’etichetta è correttamente indicato il luogo di provenienza del prodotto.

Aumenti delle sanzioni anche per la mancata indicazione dell’informazione relativa alla categoria di olio nella confezione, con una ammenda che va da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 15.000 euro.

La mancata indicazione dell’origine geografica dell’olio non era sanzionata nella precedente normativa, mentre ora con la nuova comporta multe che vanno da € 2.000 a € 12.000 euro.

Si fa sapere pure che, il nuovo sistema sanzionatorio, tiene conto delle dimensioni aziendali e dei volumi produttivi, prevedendo una diversa imposizione degli importi in rapporto ai quantitativi di prodotto che è stato oggetto d’indebito comportamento.

I nostri Uffici sono a disposizione per chiarimenti.

Decreto Legislativo n.103 del 23 maggio 2016 e Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 201

Disposizioni sanzionatorie

Disposizione

Sanzioni

ART.2

Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività:

·        uso di recipienti di capacità non conforme (5 l per il consumatore e 25 l per la collettività)

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·        uso di recipienti con sistema di chiusura non conforme (il sistema di chiusura deve perdere la propria integrità dopo la prima utilizzazione)

 

 

Per il consumatore finale e per i pasti nelle collettività da € 150,00 a € 600,00

 

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da € 800,00 a € 4800,00

ART.3

Informazioni sulla categoria dell’olio:

·        mancata indicazione della categoria in etichetta

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·        difforme indicazione della categoria in etichetta oppure si riporta indicazione prevista per altra categoria (es quella dell’olio di oliva invece di quella dell’olio di sansa)

 

 

Da € 1.600,00  a €  9.500,00

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Da € 2500,00 a € 15.000,00

ART.4

Designazione dell’origine:

·        mancato rispetto dell’obbligo di riportare l’indicazione di origine per EVO e VO

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·        indicazione di origine per EVO e VO con dicitura in contrasto con la norma (es. Olio della Romagna)

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·        indicazione di origine per EVO e VO con segni figure o illustrazioni in sostituzione delle diciture previste (es. bandiera Unione Europea in luogo della dicitura) anche se veritiera

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·        riportare segni, figure o illustrazioni che possano evocare un origine geografica diversa da quella indicata in etichetta( es bandiera italiana su olio comunitario)

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·        mancato rispetto del divieto  di indicare l’origine per l’olio di oliva -composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini-  e dell’olio di sansa in etichetta e/o nei documenti commerciali e/o nella presentazione e pubblicità;

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·        mancato rispetto dell’obbligo di indicare l’origine nei documenti  (DDT, Fatture, ecc)per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio

 

 

Da € 2000,00 a € 12.000,00

 

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Da € 2000,00 a € 12.000,00

 

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Da € 2000,00 a € 12.000,00

 

 

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Da € 2000,00 a € 12.000,00

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Da € 3.500,00 a € 18.000,00

 

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Da € 600,00  a € 3.500,00

ART.5

Indicazioni facoltative:

·        uso di indicazioni facoltative (es. per estratto a freddo, prima spremitura a freddo, ecc) senza aver rispettato gli obblighi previsti o senza averne titolo

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·        uso di indicazioni facoltative (es. per estratto a freddo, prima spremitura a freddo, ecc) in modo difforme o senza la preventiva comunicazione al SIAN o senza la documentazione attestante l’esame organolettico  o chimico fisico  (nel caso di indicazione in etichetta o nei documenti commerciali di caratteristiche organolettiche o di acidità) 

 

 

Da € 3.500,00 a € 18.000,00

 

 

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Da € 500,00 a € 3.000,00

 

ART.6 

Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie

·        Raggruppare nel campo visivo principale denominazione di vendita e origine, quando obbligatoria

 

Da € 1600,00 a € 9.500,00

 

ART.7

Registri:

·        mancata istituzione del registro nel SIAN

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·        errori nella modalità di tenuta del registro  

 

 

Da € 1.000,00 a € 6.000,00

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Da € 300,00 a € 1.200,00

ART.8

Identificazione delle partite sia di olio sfuso che di olio confezionato ma non etichettato

 

Da € 500,00 a € 3.000,00

ART.9

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

·        Per quantitativi inferiori o uguali a 700 kg/litri o 3.500 ton di olive le sanzioni sono dimezzate

·        Per quantitativi superiori a 30.000 kg/litri o a 150 ton di olive le sanzioni sono raddoppiate.

 




Decreto 103  

 

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