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SERVE ANCHE LA MEMORIA

 


A livello normativo è sempre difficile ricordarsi tutto, così, per vendere l’olio extra vergine di oliva ritorniamo e meglio imprimiamo nella mente degli Operatori alcune recenti prescrizioni:

  1. il 13 dicembre 2016 entrata in vigore della disciplina sull’etichettatura nutrizionale - applicazione Regolamento Ue  1169/2011;

  2. termine minimo di conservazione la legge 122/2016.

    1. Dichiarazione nutrizionale.

      Il regolamento, stando all’articolo 1, garantisce un protezione e informazione ai consumatori  e lo si pone attuare scelte consapevoli e di comprendere come i diversi alimenti possano concorrere per osservare una dieta sana, corretta ed equilibrata.

      La responsabilità di fornire le informazioni necessarie, che devono essere precise, chiare e di facile comprensione, ricade sul produttore con il cui nome sono commercializzati gli oli, se il produttore ha sede in Paesi extracomunitari, responsabile è l’importatore.

      La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve recare queste indicazioni:

  • il valore energetico, Kilocaloria (KCAL), unità di misura che esprime il valore energetico degli alimenti;

  • la quantità di grassi (gli acidi grassi saturi e quelli insaturi i sono componenti dei  grassi o lipidi, i principali sono i trigliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli o polialcoli (molecole impiegate soprattutto nell’industria dolciaria per dolcificare, ma con meno calorie in confronto al saccarosio come mannitolo, sorbitolo, xilitolo, isomaltolo, lattitolo);

  • amido, carboidrati (composti organici che forniscono energia (4 kcal/g) d’immediato utilizzo. Si dividono in semplici come il fruttosio, il glucosio, il lattosio, il saccarosio, il galattosio, e complessi come amido e fibra. I carboidrati semplici, detti anche zuccheri, sono presenti naturalmente negli alimenti quali frutta, verdura, latte, o in forma raffinata come il saccarosio che è il normale zucchero bianco da cucina. I carboidrati complessi sono contenuti in alimenti come cereali, pane, pasta, riso e legumi);

  • fibre (la fibra alimentare è la frazione non digeribile dei vegetali, fa parte dei carboidrati complessi, come abbiamo visto sopra);

  • sali minerali e vitamine se presenti in quantità significativa.

Il successivo articolo 31 stabilisce che i valori dichiarati nella tabella nutrizionale sono dei valori calcolati mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV, sono medi e sono fissati secondo l’analisi effettuata, o del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi che si riferiscono agli ingredienti utilizzati, o del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Altra disposizione del Regolamento è l’evidenza visiva per il consumatore, così entrano in campo:

  1. dimensioni del carattere,

  2. spaziatura tra lettere e righe,

  3. spessore,

  4. tipo di colore,

  5. proporzione tra larghezza e altezza delle lettere,

  6. superficie del materiale,

  7. contrasto significativo tra scritta e sfondo.

2.1 Termine minimo di conservazione

Il 23 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante ” Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”.

L’articolo 1 detta disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. In particolare il comma 1, lettera b), interviene sull’art. 7, comma 1, della legge n. 9/2013 (Legge 14 gennaio 2013, n. 9: “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”), ribadendo l’obbligo di indicare in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, specificando la dicitura da utilizzare che deve essere:

  1. da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno;

  2. oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi;

  3. il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità;

  4. la relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta.

     

La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti d’idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.


GLI UFFICI DELL’AIPO SONO A DISPOSIZIONE PER CONSIGLI E PARERI


  

 

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