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Abbiamo ricevuta da un Associato la richiesta di definire a cosa c’entra la “Delega Fiscale” con la riforma catastale

 

Ecco la risposta

Il testo della Delega Fiscale, composto da 10 articoli e approvato dal Consiglio dei ministri in data 5 ottobre 2021, delega l’esecutivo, nei prossimi 18 mesi, ad emanare uno o più decreti attuativi, per rivoluzionare il sistema fiscale.

In tale riforma all’art. 7 noi troviamo le basi per di

1) revisione del catasto;

2) sistemi di mappatura degli immobili.

Il Catasto nella sua natura è un grande elenco, o inventario, dei beni immobili presenti sul territorio della Repubblica Italiana nazionale. I dati in Esso contenuti  sono utilizzati per due fondamentali scopi:

1)   aspetti fiscali, a cui è demandata un’equa distribuzione dell’imposta sugli immobili, commisurata al reddito che si ricava dai beni in godimento;

2)   topografici, i dati che sono contenuti nelle mappe catastali sono utilizzati per lo studio e la progettazione sia di opere pubbliche e private;

3)   economici, i dati catastali sono utilizzati per redigere stime e consistenze patrimoniali di persone fisiche o giuridiche;

4)   civilistici, il catasto individua le proprietà immobiliari e da queste ne accerta i reali diritti di godimento sui beni immobili;

5)   giuridici, è utilizzato come prova documentale di aspetti legati alla proprietà, come il possesso, i confini, gli avvicendamenti di proprietà;

6)    corretta gestione del territorio, con aspetti che riguardano la determinazione delle superfici pubbliche, la tutela del territorio e reati contro lo stesso, il registro degli incendi.

La puntuale conoscenza del patrimonio catastale è, pertanto, essenziale, per una corretta gestione economica, sociale, politica e di polizia giudiziaria.

La riforma del catasto è avventa nel 1993, 1995, 1996, 1998 e 2014, al momento i valori catastali andrebbero aggiornati in quanto

a)    le rendite catastali degli immobili attuali sono attribuite sulla base di tariffe d’estimo degli anni Trenta del secolo scorso, rivalutate con l’applicazione di inefficienti moltiplicatori, pertanto non più coerenti con gli attuali valori di mercato;

b)     dal punto a) ne deriva che il rapporto tra i valori catastali e quelli di mercato non sono omogenei non solo tra i Comuni italiani ma pure tra le diverse aree degli stessi Comuni;

c)    il valore di mercato degli immobili residenziali va allineato al valore catastale.

la Riforma del catasto, tenderebbe, secondo lo spirito del legislatore, a rendere il sistema più equo,pertanto, l’art. 7 della Legge delega “Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati” dispone:

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest’ambito;

b) prevedere strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

b) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

c) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro;

d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali”.

 

La rappresentazione di riforma trova cardine in due fronti:

1)   carattere statico, modernizzando i controlli, senza limiti di tempo;

2)   adeguamento delle rendite catastali ai di mercato, da concludersi entro il 1° gennaio 2026.

I due aspetti si possono riassumere in:

1. ricognizione dell’odierno sistema e modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili (art. 7, co. 1), anche utilizzando metodologie innovative, degli immobili non censiti o che non rispettano l’effettiva reale consistenza o destinazione d’uso o categoria catastale, nonché dei terreni divenuti edificabili ma ancora censiti come agricoli, e degli immobili abusivi.

2. facilitare la condivisione dei dati, art. 7, co. 1, lett. b), tra Agenzia delle entrate e uffici comunali, con verifica della loro coerenza ai fini dell’accatastamento degli immobili.

·         Revisione del catasto fabbricati (art. 7, co. 2)

Dal 1° gennaio 2026 va attuato un sistema catastale che, assieme alla rendita, ossia il reddito medio al netto delle spese di manutenzione e gestione del bene,va considerato anche il valore patrimoniale del bene e una rendita che si avvicina ai valori di mercato, comunque non al di sopra di questo valore di mercato.

Si porterà a integrare le informazioni già presenti nel catasto, da adottare entro 5 anni, secondo i seguenti criteri:

·         a ciascun immobile verrà attribuita, oltre alla rendita determinata secondo la normativa vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata parametrata ai valori di mercato;

·         adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, seguendo le modifiche delle condizioni di mercato di riferimento;

·         specifiche agevolazioni per le unità immobiliari di interesse storico o artistico.

L’art. 7, comma2, lett. d), protegge le attuali regole fiscali in quanto dispone che le nuove rendite non verranno utilizzate ai fini del calcolo di imposte e tasse basate per l’appunto su risultanze catastali.

Almeno in apparenza, sembra non ci siano aumenti delle imposte e tasse basate sulla risultanza catastale.

,pur tuttavia, nel tempo, potrà assumere altre interpretazioni considerando che, nella storia, il fine del catasto è sempre stato quello fiscale.

 

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