E’ ormai acclarato l'obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari quali, burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come prodotto made in Italy quelli ottenuti con materia prima degli allevamenti stranieri.
Lo rende noto una informativa della Coldiretti che evidenzia anche che è scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore dal decreto relativo all’indicazione, in etichetta, dell'origine della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Il consiglio ai consumatori italiani è quello di verificare, continuamente, l'obbligo di indicazione di origine del latte o del latte utilizzato, come ingrediente, nei prodotti lattiero-caseari, che da oggi si deve applicare al latte vaccino, a quello ovicaprino, bufalino e/o di altra origine animale e dovrà essere riconoscibile in etichetta attraverso le seguenti diciture:
a) "Paese di mungitura": nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) "Paese di confezionamento e trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: "origine del latte": nome del Paese.
Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura; "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
Qualora, invece, le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, bisogna indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, utilizzando le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l'operazione di mungitura; “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
Alle violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
Così, da oggi, 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore, capre e bufale possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt che è garantita da livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d`Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 50 formaggi a denominazione di origine protetta realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione.
L`obbligo di indicare l`origine in etichetta salva dall`omologazione l`identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale, territoriale, e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate nel nostro Paese.
Si conclude positivamente una lunga battaglia che risponde alle esigenze di trasparenza e tutela dei consumatori italiani che secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l`etichetta riporti il Paese d`origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il “latte a lunga conservazione".
Grazie all'etichettatura si mette la parola “fine” all'inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro, venduti in Italia, esteri, come la metà delle mozzarelle realizzate con latte, o addirittura cagliate, proveniente dall'estero.