D.L. MEZZOGIORNO, SINTESI DEL TESTO VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
novità nella disciplina che fa presiede all’attività dei Consorzi Agrari
All’articolo 3 del D.L. ‘Mezzogiorno’ si parla nuovamente di Consorzi Agrari – che partecipano come soggetti nella filiera - con l’obiettivo di rafforzare i contratti di filiera e promuovere filiere italiane nella produzione di grano e olio.
Seguendo il trend dettato dal ‘fondo grano istituito all’epoca della crisi del prezzo e delle speculazioni.
Nello specifico, l’art. 3 - c.3 - del D.L. ‘Mezzogiorno bis’, approvato dal Consiglio dei Ministri e in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modifica la disciplina dei consorzi agrari e stabilisce che i consorzi possono svolgere la propria attività “anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” e che “le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge”.
Sembra evidente, data la formulazione letterale, che la disposizione risponda a problemi interpretativi o applicativi “specifici”, molto probabilmente generati da un’ispezione.
Quanto al probabile significato giuridico della norma, sembra siano da escludere gli effetti tributari quali l’applicazione alle società strumentali non cooperative del regime fiscale tipico delle cooperative.
Tale regime, infatti, presuppone l’applicazione di istituti giuridici peculiari delle cooperative (ad es. le riserve indivisibili) non rinvenibili nell’ordinamento delle società strumentali non aventi forma cooperativa.
Neppure dovrebbe avere incidenza sulla disciplina della mutualità, come noto godendo i Consorzi Agrari della cosiddetta “mutualità prevalente di diritto”: in altri termini i consorzi agrari sono considerati a mutualità prevalente pur avendo nei fatti una mutualità prossima allo zero virgola.
Sembrerebbe potersi altresì escludere che la norma abbia lo scopo di rendere lecita la creazione di società strumentali, perché non risulta che tale possibilità sia in astratto vietata.
È invece probabile che la disposizione intenda allargare la nozione di società “strumentale”, considerando coerente con la struttura mutualistica del consorzio e lecita anche l’attività della società strumentale che non renda servizi al consorzio ma anche direttamente ai consorziati.
Insomma, sembra non sia la replica di quanto presentato negli anni scorsi da alcuni deputati e senatori per trasferire in toto il concetto di mutualità prevalente ai consorzi agrari.
Ma ora non possono più fallire a causa dell’estensione della norma adottata finora dalle cooperative.
Ora il D.L. Mezzogiorno verrà sottoposto al vaglio del Parlamento. Si lavorerà – da quanto è a nostra conoscenza – in sinergia con la Camera. I lavori, infaati, dovrebbero partire dal Senato ma i senatori dovranno prendere accordi con i ‘colleghi’ di Montecitorio competenti in materia.