L’art. 16 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 (cd. "Collegato agricolo") ha come titolo “Istituzione della Banca delle terre agricole”
Che cosa è?
E’ inventario completo della domanda e offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività' produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni.
Chi gestisce?
E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca delle terre agricole
Come funziona?
L'Ismea può presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota, oppure, può stipulare convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. con le Università, con gli istituti superiori.
Come si accede?
La Banca è accessibile nel sito internet dell'Ismea, è necessario però registrarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'Ismea, peraltro indicate nel medesimo sito internet. Le informazioni saranno fornite non appena la banca sarà ufficialmente istituita.
Testo dell’articolo 16
“Istituzione della Banca delle terre agricole”
1.E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».
2.La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.